CORTE DI CASSAZIONE A SS.UU. SENTENZA N.758/2022

La Corte di Cassazione a SS.UU. si è pronunciata su questioni importanti riguardo la corretta instaurazione della causa nei procedimenti "semplificati" disciplinati dal D. Lgs. 150/2011.

Nel caso esaminato trattasi di un procedimento in opposizione a cartella di pagamento, introdotto con citazione tempestivamente notificata, anziché con ricorso.

La Terza Sez. Civile, con ordinanza interlocutoria, aveva rimesso alle SS.UU. l’esame sulle conseguenze prodotte dalla domanda avanzata con rito diverso da quello prescritto.

Specificatamente: se è possibile un consolidamento del rito difforme da quello legale; quale sia l’efficacia dell’ordinanza di mutamento del rito e, soprattutto quali siano le conseguenze della mancata o tardiva pronuncia dell’ordinanza stessa e, infine, se la tempestività di tale ordinanza sia requisito indefettibile per far salvi gli effetti già prodotti dall'atto iniziale.

Anzitutto, le SS.UU. hanno affermato che il procedimento è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto.

Sull’ efficacia dell’ordinanza di mutamento del rito le SS.UU. hanno attribuito la natura costitutiva rilevando che questa non causa una regressione del processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi, ma ha valore “pro-futuro”, restando fermi gli effetti sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo.

In definitiva, l’azione promossa con atto di citazione tempestivamente notificato nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento opposta, è proponibile.

Le SS.UU. si sono pronunciate anche su altri due questioni: la prima, riguarda l’esigenza, dinanzi al giudice di pace, di presentare anche la nota di iscrizione al ruolo per la regolare costituzione in giudizio della parte interessata; la seconda, la possibilità, per la parte convenuta, di costituirsi prima dell’attore in pendenza del termine concesso a quest’ultimo per provvedere alla propria costituzione.

Riguardo la prima questione, l’art. 319 c.p.c. il quale stabilisce che: “Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza”. Nella norma nulla si dice sulla nota di iscrizione a ruolo, né tanto meno nelle disposizioni sul procedimento davanti al giudice di pace.

Un riferimento, utile al caso, lo troviamo nelle disposizioni sul rinvio al procedimento davanti al Tribunale, in particolare l’art.311 c.p.c. in base al quale: “Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili”.

Quindi, nel procedimento dinanzi al giudice di pace, per la costituzione delle parti, non è necessaria la presentazione di una note di iscrizione a ruolo.

Alla seconda questione viene data risposta positiva: il convenuto può costituirsi in giudizio in mancanza della costituzione dell’attore e prima che sia scaduto il termine per la costituzione dell’attore stesso, dovendo il cancelliere provvedere in tal caso all'iscrizione al ruolo della causa.

In conclusione, dalla suddetta sentenza emerge la non rilevanza della forma dell’atto purché vengano rispettate le regole essenziali del processo: il diritto di difesa e il contraddittorio.

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